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pubblicata il 09-04-2014
Con l'approvazione del decreto 10/2/2014, entrato in vigore lo scorso 8 marzo, scattano dal 1° giugno p.v. particolari obblighi anche per i sistemi di condizionamento estivo:
- dotarsi di libretto di impianto (così come per le caldaie) e, per quegli impianti di potenza superiore ai 12 kw;
- sottoporsi a controlli volti ad accertarne la piena efficienza e il mantenimento dei consumi energetici rispetto al rendimento della prima installazione;
- l libretto d'impianto dovrà essere obbligatoriamente abbinato a tutti gli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva quali i condizionatori d'aria;
- esso dovrà contenere una serie di schede che vanno adeguatamente compilate dal tecnico abilitato (che si occuperà delle verifiche e degli eventuali interventi manutentivi);
- lo stesso riporterà la scheda identificativa dell'impianto, nella quale vanno indicati la tipologia dell'intervento, l'ubicazione e la destinazione d'uso dell'immobile, i servizi che l'impianto è tenuto a soddisfare, la tipologia del fluido vettore, l'individuazione della tipologia dei generatori e l'anagrafica del responsabile dell'impianto;
andranno indicati, fra le varie schede, anche i risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore, oltreché gli interventi di controllo dell'efficienza energetica e le registrazioni dei consumi nelle varie fasi di esercizio dell'impianto.
Il decreto prevede anche il Rapporto di Efficienza Energetica (come già era previsto dall'All. A del D.P.R. 74/2013), che va redatto al termine degli interventi di controllo e di eventuali operazioni manutentive ed in particolare per gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale >12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Nel caso di valori di efficienza energetica inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento, così come indicato sul libretto di impianto, l'impianto va riportato alla fase di collaudo, con una tolleranza massima del 5% (così come stabilito dall'art. 8, co. 9, del D.P.R. 74/2013).
Fonte: CondominioWeb.com
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