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pubblicata il 24-09-2013
Nonostanti si tratti di una sentenza ancora di I grado, vale la pena soffermarsi sull'interpretazione data dal Giudice di Napoli nella sentenza 5515/2013 che conferma una linea di pensiero dominante (cfr. Cassazione 6624/12).
In sostanza, il balcone è visto, da una parte, come prolungamento dell'unità condominiale verso l'esterno (con conseguente obbligo della manutenzione del piano di calpestio, del soffitto, delle ringhiere o delle parti interne del parapetto, della soletta), dall'altra, come elemento integrante e strutturale della facciata ed elemento decorativo ed estetico dello stabile (e il condominio dovrà rispondere di manutenzione e danni relativi alla parte esterna del parapetto, gocciolatoi, frontalini e qualsiasi elemento decorativo esterno al balcone).
Ecco un caso in cui il condominio è tenuto a mantenere una parte di proprietà privata ed a rispondere degli eventuali danni causati.
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