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    MODIFICHE IN ARRIVO ALLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

    pubblicata il 11-12-2013


    Nel collegato alla legge di stabilità 2014 (ex finanziaria), sono contenute alcune modifiche alla recentissima legge 220/12, che recepiscono alcune richieste di giuristi ed addetti ai lavori (tra cui la nostra associazione), per ovviare ad alcune lacune e difficoltà di interpretazione risultate subito evidenti.
    Vediamo punto per punto:
    1) ANAGRAFE CONDOMINIALE
    Tanto aveva fatto discutere l'inserimento, nelle informazioni da comunicare all'amministratore, dei dati relativi alla sicurezza e la richiesta (in eccesso) ai condomini di fornire le certificazioni relative agli impianti delle varie unità immobiliari. Si è deciso allora di adottare una linea soft e nel registro dell'anagrafe condominiale dovranno essere contenuti SOLO I DATI RELATIVI ALLE PARTI ED IMPIANTI COMUNI, escludendo tutte le parti di proprietà esclusiva.
    2) FONDO PER LAVORI STRAORDINARI
    La richiesta anticipata della provvista di fondi da versare in apposito fondo, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria, aveva destato, specialmente in questi tempi di crisi economica, molte perplessità. Specialmente per la riduzione del numero di interventi, e quindi per la possibilità di creare una crisi del settore, che l'applicazione rigida della normativa avrebbe causato.
    Tant'è che si erano già viste interpretazioni "a maglie larghe" della normativa (per alcuni sarebbe stato sufficiente l'apertura nominale di un fondo di riserva per i lavori senza poi necessità di alimentarlo)
    Non valutando il fatto che, proprio per le contingenze attuali, sarebbe stato meglio, prima di firmare un impegnativo contratto, avere a disposizione i fondi per far fronte ai costi previsti. A tutela delle ditte esecutrici e del condominio che avrebbe avuto la sicurezza dell'esecuzione delle opere.
    La modifica propone che. ove si stipuli un contratto con l'appaltatore che preveda pagamenti per "stato d'avanzamento lavori", si possa provvedere gradualmente alla costituzione del fondo, in proporzione al maturare delle scadenze di pagamento.
    3) FORMAZIONE PROFESSIONALE
    Molte perplessità aveva sollevato la mancata individuazione dei soggetti abilitati: chiunque avrebbe potuto organizzare corsi che permettessero di ottemperare alla previsione del nuovo art.72 DACC.
    In un primo momento si era pensato che una "scremata" l'avrebbe potuta dare la legge 4/2013 (libere professioni non regolamentate) ma a causa di interpretazioni contrastanti la cosa non sembra fattibile.
    Si prevederà allora ad un regolamento, gestito dal ministero della Giustizia, per determinare sia l'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare l'attività di formazione sia le modalità, standard della formazione.
    4) RISPARMIO ENERGETICO
    Si prevede di ritornare alle maggioranze previste dalla legge 10/1991 (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno un terzo dei millesimi). Ci si è accorti (sic!) che maggioranze più gravose non avrebbero incentivato gli interventi
    5) SANZIONI
    Il rinnovato art.70 dacc disponeva un deciso aumento delle sanzioni, nel tentativo di far desistere i condomini dal violare le norme del regolamento.
    Un unico neo: si era dimenticato di stabilire chi avesse il potere di irrogare la sanzione.
    La modifica proposta è articolata con l’aggiunta delle seguenti parole: “ l’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al quarto comma dell’articolo 1136”.
    Saranno quindi deliberate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi. Il provvedimento sanzionatorio per potersi concretizzare necessiterebbe, a questo punto, di una preventiva deliberazione.



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