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pubblicata il 09-11-2013
Ribaltando la precedente interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, la Divisione XXI° -Registro delle Imprese- del MiSE in data 24 settembre, ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio svolta "saltuariamente o a titolo di passatempo", e pertanto estranea all'ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall'attività esercitata con una "organizzazione anche minima di mezzi, al fine di trarne un utile svolta secondo criteri di professionalità ", inquadrando tale seconda ipotesi come una attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d'iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l'agente immobiliare, in base all'art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989, in quanto laddove "l'amministratore di condomini ha una qualificazione pluridimensionale a seconda delle fattispecie", e "(…)venisse accertato l'esercizio dell'attività in modo professionale ed abituale, (…) questa sarebbe incompatibile con l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione".
Qualora attecchisse questo orientamento, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza uniformandosi all'attuale indirizzo.
Il vuoto legislativo.
A conclusione delle considerazioni esposte va detto che nemmeno la legge 220/2012, che ha riformato l'intera disciplina condominiale, è riuscita a determinare con contorni precisi, la figura professionale dell'amministratore. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge 220/2012, ex art. 71-bis disp. att. cod. civ, hanno profondamente modificato la figura dell'amministratore di condominio, per tali motivi non solo i principi affermati dalla giurisprudenza (Trib. Monza, 22 dicembre 1988, Trib. Torino 14 gennaio 2008, n. 291) ma anche i vecchi indirizzi espressi dai Ministeri dovranno essere verificati ed aggiornati alla luce degli ultimi interventi legislativi intervenuti.
Infine, è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha previsto per l'attività di amministrazione di condomini, uno specifico codice attività . Per tali motivi sarebbe auspicabile un indirizzo interpretativo univoco da parte degli enti istituzionali preposti.
Fonte: IL SOLE 24 ORE
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