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    LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' ESCLUSIVA

    pubblicata il 18-10-2013


    Molte volte, in assemblea, i condomini propongono di approvare delle norme regolamentari tendenti a evitare che alcune unità del condominio possano essere destinate ad attività rumorose o ad alto afflusso di pubblico (bar, ambulatori, scuole ecc.)
    Ecco allora cher la recente sentenza n. 22892 dello scorso 8 ottobre, seppur per vie traverse, mette un punto fermo sulla questione.
    Riepiloghiamo la situazione ad oggi, anche alla luce di questa nuova sentenza.
    Innanzitutto una clausola di tel genere deve essere approvata all'unanimità dei condomini e le eventuali deleghe debbono contenere una specifica autorizzazione ad approvare la limitazione proposta, pena la nullità. Poi la decisione non è vincolante per contrari o per chi ha espresso una delega generica utilizzata poi per approvare la clausola regolamentare. Infine l'eventuale decisione unanime è valida solo per chi era condomino al momento della decisione. In caso di vendita, infatti, l'acquirente non è vincolato dalla decisione presa, seppur unanimemente, dall'assemblea.
    Da ultimo, proprio la sentenza citata, stabilisce però che, comunque, il diritto di utilizzare la propria unità immobiliare anche contro il deliberato dell'assemblea, non esenta l'interessato dal rispetto delle regole riguardo le cosiddette "immissioni": rumore, calore, scuotimenti ecc.
    Se superiori alla norma, o comunque eccessive, danno diritto a reichiedere il risarcimento del danno patito.



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