LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    SUBENTRO E SPESE ARRETRATE - Antonio

    Buonasera, vi invio la presente mail per chiederle il seguente quesito. Ho comprato un appartamento nel mese di 11/2011 in un condominio. Recentemente abbiamo scoperto che il nostro amministratore ha lasciato un buco nel bilancio di circa 300.000 euro. Nell'ultima assemblea di condominio il nuovo amministratore ci ha comunicato che oltre all'azione legale risarcitoria e penale nei confronti del vecchio amministratore provvederà a ripartire le spese oggetto del buco di bilancio in base alle quote millesimali. Il buco ha avuto origine dall'anno 2008, ho comunicato all'amministratore che io risponderò solo per la parte debitoria che intercorre dal 11/2011 (data del rogito) in quanto prima non avevo nessun diritto reale sul bene. Lui mi ha risposto che non è giusta questa mia osservazione, che devo pagare per intero la quota di mia spettanza, e sarà mia facoltà successivamente rivalermi sul precedente proprietario. Mi sembra veramente una risposta senza nessun fondamento logico e giuridico , potrebbe darmi delle delucidazioni in merito. In attesa di un suo riscontro le auguro buon lavoro.


    Risposta:

    Caro Antonio,
    come al solito, la verità sta nel mezzo.

    L'art.63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, al IV comma, recita:
    "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente."
    Inoltre giurisprudenza consolidata ha stabilito che per "anno" si intende esercizio condominiale.

    Quindi lei, come tutti gli acquirenti, risponde anche, e solo (andando a ritroso), delle spese relative all'esercizio in corso ed a quello precedente all'atto dell'acquisto.
    Nel suo caso, presumendo che l'esercizio del suo condominio segua l'anno solare, dovrà contribuire anche per l'anno 2011 (in corso al momento dell'acquisto) e 2010 (precedente). Chiaramente dovrà adattare l'esempio ai termini reali dell'esercizio condominiale.

    Naturalmente potrà rivalersi sul venditore per quanto pagato per quote maturate prima del mese di novembre 2011.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Guido Bartolucci
    consulente per il condominio
    www.espertoincondominio.it



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