LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Giovanni

    Spett.le Anaci, mi trovo a sottoporVi il seguente quesito stante il verificarsi di un "inghippo" giuridico che ha interessato il Condominio di cui faccio parte. Uno dei condomini è sottoposto ad amministrazione di sostegno, tuttavia l'amministratore del condominio ha sempre ritenuto d'inviare le convocazioni alle assemblee soltanto ad esso, e non anche al suo amministratore di sostegno, il quale adesso minaccia l'impugnazione delle delibere. L'amministratore di condominio reputa di aver agito correttamente, stante il carattere residuale dell'attività demandata all'amministratore di sostegno in base alla L. 6/2004, ed anche sulla base di un articolo uscito sul Vostro sito nazionale in data 5 ottobre 2011. Ciò detto, vorrei sapere se il mio amministratore di condominio ha operato in maniera corretta e se il Vostro ente segue uno specifico indirizzo a riguardo. Grazie.


    Risposta:

    La Legge 9 gennaio 2004 nr. 6 ha istituito la figura dell'Amministratore di Sostegno, questo per aiutare le persone che si trovano in difficoltà per infermità, inabilità temporanea o psichica, cosa che nulla ha da vedere con l'interdizione e/o l'inabilitazione legale.
    La figura dell'Amministratore di Sostegno è quella di aiutare le persone prima indicate a svolgere i normali compiti, a cautelare i propri interessi sempre su incarico e nomina da parte del Giudice Tutelare che, come disposto dagli artt. 404-405-412 del Codice Civile, ne stabilisce le competenze ed i poteri in cui lo stesso dovrà agire nell'interesse del Beneficiario.
    E'chiaro che la nomina dell'Amministratore di Sostegno non comporta la perdita della capacità giuridica, dato che il beneficiario continuerà a restare titolare degli stessi diritti e degli stessi doveri antecedenti la nomina.
    Sarà pertanto il condomino ed essere convocato alle Assemblee di Condominio per esprimere il proprio voto, al condomino saranno indirizzate le comunicazioni e la documentazione riguardante la del Condominio, compreso la richiesta dei pagamenti. Questo a conferma che il condominio mantiene la sua autonomia ed i diritti di partecipazione al Condominio compresi i relativi doveri. Quindi l'Amministratore di sostegno potrà partecipare alle Assemblee solo con delega da parte del titolare del diritto di proprietà, oppure liberamente se detto incarico rientra nel Drecreto di nomina effettuato dal Giudice Tutelare.
    Quindi per chiarire il dubbio avanzato dal Sig. Giovanni si può chiaramente affermare che, se la partecipazione alle Assemblee non è prevista fra i compiti dell'Amministratore di Sostegno, l'Amministratore del Condominio bene ha fatto ad invitare ed inviare tutta la documentazione al proprietario, dato che lo stesso mantiene la propria personalità giuridica ed i propri diritti in maniera autonoma, comportandosi in maniera saggia e corretta. Se il Decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno comprendeva anche tale potere, solo in questo caso avrebbe dovuto inviare la comunicazione al proprietario ed all'amministratore di sostegno, che dovrà essere sempre munito di delega a condizione che la partecipazione alle Assemblee di Condominio non sia prevista dall'incarico del Giudice Tutelare. E' bene pertanto che l'Amministratore di Condominio per agire correttamente richieda una copia del Decreto di nomina all'amministratore di sostegno o al Giudice tutelare in caso di diniego da parte dello stesso, solo così potrà capirne i compiti e le competenze, evitando contestazioni o votazioni che potrebbero essere considerate annullabili, se contestate entro i trenta giorni previsti dal Codice Civile in materia di Condominio.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.



    PRETATO RAG. LUIGI
    Amministratore in Portogruaro
    Presidente Commissione Deontologica-Disciplinare ANACI VENEZIA "



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