LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    AMMINISTRATORE DELLA COMUNIONE - Caterina

    In caso di Comunione, l'Amministratore può emettere fattura per le Sue competenze ai singoli proprietari? Così facendo nessuno è sostituto d'imposta e nessuno verserà la ritenuta d'acconto al professionista.. è legale? Grazie.


    Risposta:

    La comunione è equiparta al Condominio per quanto riguarda gli obblighi fiscali ed amministrativi, l'unica differenza essenziale è che la Comunione prevede la ripartizione in quote , mentre il Condominio prevede la ripartizione millesimale in base alle Tabelle approvate o allegate al Regolamento di Condominio di natura contrattuale. Anche la Comunione che di solito ha un minor numero di parti comuni rispetto al Condominio, è soggetta ai seguenti obblighi:
    -avere un codice fiscale intestato alla Comunione;
    -avere un Amministratore della Comunione regolarmente eletto dall'Assemblea dei partecipanti la comunione eletto con la maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno il 50% delle quote;
    -elaborare un Bilancio Preventivo ed un Bilancio Consuntivo che dovranno essere approvati in apposita assemblea convocata ad hoc con le maggioranze prima indicate, dando corso al relativo stato di riparto ed allo scadenzario rate stabilito dall'Assemblea (riparto in base alle quote possedute da ciascuno);
    -effettuare tutti gli adempimenti Fiscali A/C-770-Certificazioni ritenute, come effettuato per il Condominio normale;
    -dovrà essere aperto anche un conto corrente bancario o postale intestato alla Comunione ove transiteranno tutte le entrate ed uscite relative alla gestione;
    -l'Assemblea della Comunione per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e per il relativo Preventivo per l'anno successivo, dovrà essere convocato dall'Amministratore entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'Esercizio.
    In sintesi l'unica differenza fra Comunione e Condominio è la seguente: nella Comunione la divisione delle spese viene fatta in base alle quote di proprietà, mentre nel Condominio in base alle Tabelle Millesimali.
    Si riportano per chiarezza i seguenti articoli del Codice Civile che spiegano la questione Artt. 1100-1101-1102-1104-1106 e-1139 del Codice Civile -Sentenze Cassazione Sezioni Riunite nr.22092 del 2011-nr. 7044 del 2004-8808/2003-nr. 11986/1998.
    Concludendo in merito al quesito e fatte tutte le precedenti premesse, il compenso dell'Amministratore andrà fatturato alla Comunione e non potrà mai essere fatturato singolarmente ai singoli componenti la Comunione, sarà la Comunione stessa come Ente di Gestione a versare la relativa ritenuta d'Acconto, questo nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle riguardanti il Diritto Tributario.
    Credendo di essere stato sufficientemente esaudiente, porgo i miei più distinti saluti.-

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.



    PRETATO RAG. LUIGI
    Amministratore in Portogruaro
    Presidente Commissione Deontologica-Disciplinare ANACI VENEZIA



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