LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    L'AMMINISTRATORE: DURATA DELL'INCARICO - Massimiliano

    Buongiorno, vorrei sapere se, secondo la nuova normativa entrata in vigore lo scorso anno, l'amministratore nominato nel 2014 resta in carica per 1 anno oppure per due anni o addirittura finché non viene revocato a si dimette. Leggendo qua e là la cosa non mi è chiara. Grazie dell'attenzione.


    Risposta:

    Gentile signor Massimiliano,
    in effetti la questione ha suscitato le più diverse interpretazioni e, ancora oggi, le diverse scuole di pensiero resistono sulle loro posizioni.
    La sua domanda mi concede l'opportunità di fare il punto della situazione.

    In prima battuta gli "addetti ai lavori" si erano divisi in due in base alle seguenti interpretazioni:
    1) L'amministratore nominato dura in carica un anno e viene prorogato, con pieni poteri e salvo che non decida di mutare le condizioni economiche dell'incarico (e quindi deve essere ri-nominato), finchè non venga richiesta la revoca.
    2) L'amministratore nominato dura in carica un anno e viene tacitamente rinnovato per un ulteriore anno (sempre salvo il mantenimento delle condizioni economiche). Poi deve essere rinominato.

    Ora però, molti autori, attraverso l'esame semantico della legge e dal coordinamento della lettura dei vari articoli del C.C. che riguardano il condominio, sono giunti ad una terza interpretazione:
    1) L’amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.);
    2) L’assemblea, convocata dall’amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp.att.c.c.), ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell’amministratore;
    3) Se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500 mm, per la revoca con l’indicazione del nome del nuovo amministratore e delle sue pretese, l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.).

    Ovvero: l'amministratore rimane in carica con pieni poteri sino alla revoca (sempre non mutando le condizioni economiche dell'incarico) ma deve sottoporre ogni anno la riconferma o revoca all'assemblea.
    Condivido pienamente questa interpretazione.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.

    Guido Bartolucci
    consulente per il condominio
    www.espertoincondominio.it



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