LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    RISTRUTTURAZIONI & RISPARMIO ENERGETICO - Christian

    Buongiorno, scrivo quale socio Anaci della provincia di Venezia. Devo porre questo quesito: in un condominio ho eseguito nell’anno 2013 una ristrutturazione edilizia di ca. Euro 200.000; la spesa detraibile è del 50% (per ogni unità abitativa con un massimo di Euro 96.000). Ora, per fine primavera/inizio estate 2014, hanno deliberato di sostituire la caldaia centralizzata condominiale ed installare le valvole termostatiche in ogni appartamento; pertanto lavori rientranti nella riqualificazione energetica del 65%; i lavori saranno finanziati da una banca in 5 anni; tra opere (capitale), iva ed interessi, la spesa complessiva ammonta a ca. Euro 130.000. Chiedo: poiché il limite massimo di detraibilità è di Euro 100.000 e non trovo nessuna specifica, trattasi sempre per singola unità abitativa o dell’intero lavoro condominiale?? (quindi Euro 130.000 x 65%= Euro 84.500 spesa detraibile diviso per tutti gli appartamenti). Inoltre chiedo: le due detrazioni del 50% e 65% si possono sommare (sono cumulabili)? Grazie dell’attenzione ed attendo cortese riscontro.


    Risposta:

    Con riferimento al quesito formulato dal collega, ritengo opportuno fornire le seguenti risposte ai quesiti richiesti:
    -L'intervento di Ristrutturazione Edilizia effettuata presso il Condominio nell'anno 2013 per la somma di €. 200.000,00 gode regolarmente del Beneficio Fiscale del 50%, perchè effettuato l'anno precedente ed in linea con il limite previsto dalla Legge che per i Condomini è pari a €. 96.000,00 per ogni singola unità immobiliare.
    -L'intervento da effettuarsi nell'anno 2014 (primavera 2014) riguardante le agevolazione previste in materia di risparmio energetico (cambio caldaia con una però a condensazione ed inserimento valvole termostatiche per ogni singolo appartamento ed altro), ha diritto al Beneficio Fiscale del 65% se effettuato nel corso dell'anno 2014, ma con un tetto massimo di €. 100.000,00 per ogni singolo condominio. Quindi se la spesa complessiva sarà superiore a €. 100.000,00 l'eccedenza non potrà godere del beneficio fiscale del 65%.
    Quindi se è stato fatto un mutuo di €. 130.000,00 con un Istituto di Credito, la somma da ripartire fra i condomini al 65% a livello di detrazione sarà sempre l'importo massimo di €. 100.000,00.
    -Per quanto riguarda le detrazioni del 50% e del 65% NON sono cumulabili fra loro se riguardanti lo stesso tipo di intervento (lavori edili centrale termica-lavori edili singoli appartamenti, NON sono cumulabili con l'agevolazione del 65% e la scelta va fatta in base alla prevalenza di spesa), ma in questo caso il problema non sussiste perchè i lavori di ristrutturazione soggetti al 50% sono stati eseguiti nel 2013, mentre quelli riguardanti il risparmio energetico vengono fatti nel 2014. Ognuno quindi avrà diritto alla propria distinta detrazione.
    -Unica cosa da tener presente è che essendo lavori soggetti a Benefici Fiscali per Risparmio Energetico, si rende necessaria la presentazione la pratica all'Enea, tramite tecnico abilitato di fiducia che vada ad asseverare che tali interventi rientrano nella Tabella Ministeriale (Attestato prestazione e certificazione Energetica-Scheda Informativa per la trasmittenza in base ai parametri previsti dall' Allegato B o G cose che il Tecnico ben sa). Ultimati i lavori bisognerà fornire tutta la documentazione prima evidenziata compresa la dichiarazione di fine lavori, entro il termine di giorni 90 dalla data di ultimazione degli stessi, pena la decadenza del beneficio. La trasmissione deve avvenire in via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it. Il tutto come previsto dal D.l. nr. 70 del 13.05.2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, effettuate tramite alcune circolari dell'Agenzia delle entrate e dal manuale Agenzia delle Entrate informa del settembre 2013-scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

    PRETATO RAG. LUIGI
    Amministratore in Portogruaro
    Presidente Commissione Deontologica-Disciplinare ANACI VENEZIA



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