LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    RENDICONTO APPROVATO - Biagio

    Alcuni giorni or sono, è stato approvato all'unanimità il consuntivo e il preventivo. Poichè la riunione si è protratta oltre l'orario normale, ho riletto più attentamente tutto. Rifacendo i calcoli del rendiconto ho riscontrato grossolane anomalie. Ingenuamente ho votato anch'io. In che modo è possibile intervenire affinchè il sottoscritto ( forse anche alcuni condomini) si dichiari dissenziente oppure riservandosi,ecc... di valutare ogni azione? Grazie,Biagio.


    Risposta:

    Anche nel caso che un condomino presente in Assemblea abbia dato il suo voto favorevole per l'approvazione del Bilancio Consuntivo posto all' O.d.g. dell'Assemblea, una volta che abbia riscontrato successivamente gravi anomalie o una ripartizione non corretta delle spese nel relativo stato di riparto può impugnare la delibera chiedendone la nullità a mezzo ricorso da presentarsi tramite azione giudiziaria da notificarsi all'Amministratore entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea dato che lo stesso era presente alla riunione (Art. 1137 Codice Civile trenta giorni per i presenti, mentre per gli assenti 30 giorni dalla data di comunicazione del Verbale).
    E' chiaro che nel ricorso vanno specificate le anomalie riscontrate e gli eventuali errori fatti dall'Amministratore nell'imputazione o riparto delle relative spese, allegando adeguata documentazione di supporto che tramite semplice richiesta da parte del condomino interessato deve essere fornita (copia fatture-note spese-Ricevute Fiscali od altro), come previsto dalla Nuova Riforma del Condominio entrata in vigore il 18.06.2013.
    Altra soluzione meno onerosa e più rapida è la richiesta della convocazione di un Assemblea Straordinaria per riesaminare tale argomento e poter deliberare in merito, precisando che la richiesta deve essere sottoscritta a pena di nullità da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore del fabbricato ed in questo caso l'amministratore dovrà provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta.
    Trascorso tale termine senza alcun riscontro i diretti interessati potranno liberamente convocarla rispettando modalità e termini previsti dalle vigenti Legge in materia (vedi Art. 1129- 1130 e 1130/bis che parla di Rendiconto Annuale).
    E' bene precisare che solo Autorità giudiziaria può sospendere l'esecutività di una delibera a seguito di un ricorso, oppure una nuova delibera su tale argomento in caso di sua ridiscussione in una successiva Assemblea, fino a quel momento la delibera è valida ed efficace.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.

    PRETATO RAG. LUIGI
    Amministratore in Portogruaro
    Presidente Commissione Deontologica-Disciplinare ANACI VENEZIA



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