LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    L'AMMINISTRATORE INTERVENGA! - Andrea

    Gentile Esperto, In caso di evidenti infiltrazioni d'acqua in un garage condominiale provenienti dal terrazzo condominiale sovrastante, tali da provocare il gocciolamento dell'acqua, la caduta di intonaco, calcinacci e detriti, sulle autovetture e che potrebbero colpire anche persone, l'amministratore é tenuto a provvedere a alla riparazione del danno nonostante l'Assemblea abbia votato contro?


    Risposta:

    Egregio Andrea,

    l’articolo 1130 del codice civile così riformato dalla legge 220/2012 disciplina in maniera precisa i doveri dell’amministratore e chiarisce in merito ai suoi poteri.
    Quest’ultimi risultano evidentemente molto ridotti togliendo all'amministratore ogni tipo di autonomia.

    Anche agire secondo i criteri del buon padre di famiglia non è più sufficiente perché l’amministratore si senta garantito nelle sue scelte.
    L’amministratore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

    La questione di cui Lei mi parla rientra negli atti di straordinaria amministrazione. Per tali problematiche l’amministratore può agire solo se ricorrono i presupposti della necessità ed urgenza.

    Pertanto se il problema rappresentasse un reale pericolo per l’incolumità per le persone potrebbe agire, o farebbe bene ad agire, anche in assenza di mandato assembleare. Però la sua autonomia si limita all'eliminazione del pericolo, ad esempio abbattendo le parti cadenti.


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    Sebastiano Barbassi
    Domus Service - Cavallino Treporti



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