LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento seminuovo in località montana, tale appartamento e in un complesso residenziale con 4 appartamenti nella parte inferiore e 4 appartamenti sulla parte superiore quindi piano terra e piano 1. Per accedere a tutti gli alloggi della parte superiore esiste una scala fatta dal costruttore ad uso comune con una balconata ad uso comune , non esiste altro sistema per accedere agli alloggi superiori. Qualunque persona debba salire per raggiungere tali condomini deve utilizzare questa scala e questo balcone.Il balcone e attaccato a tutto un lato della casa dove poi si trovano le singole porte blindate di accesso degli appartamenti e la scala è nel centro della balconata ed è a celo aperto . Il quesito è questo, si è reso necessario sostituire la pavimentazione in quanto quando ghiacciava e diventava pericoloso , al momento di definire i pagamenti le persone che abitano negli appartamenti a piano terra hanno detto che la scala è balconata è nostra, e quindi devono pagare solo le persone che abitano negli alloggi superiori e qualsiasi altro lavoro sarà necessario fare , sarà sempre a carico degli stessi. Mi chiedo ma non è una parte comune?? tutti la possono utilizzare e facente parte anche del decoro esterno della palazzina. Vorrei avere una delucidazione, mi sembra assurda questa richiesta e confido in un vostro riscontro su tale problema.
Risposta:
Egregio sig. Maurizio,
se il regolamento di condominio non dice diversamente, i condomini del piano terra hanno ragione.
Il codice civile parla delle scale all'art. 1124 che, al primo comma dice:
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo".
Quindi è chiaro che che gli appartamenti al piano terra sono esentati.
Anche per quanto riguarda il ballatoio sono della stessa idea, per quanto previsto dal 2° comma dell'art.1123:
"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne"
Il decoro non può essere chiamato in gioco per qualsiasi cosa, e non certamente per un pavimento. Al massimo, ma se non ci sono elementi di particolare pregio architettonico è una interpretazione al limite (di molti che io non condivido), il decoro potrà essere invocato per la manutenzione della parte esterna del parapetto del ballatoio. E solo per quella esterna.
Mi dispiace ma la spesa è tutta vostra (del primo piano)
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Guido Bartolucci
www.espertoincondominio.it
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