LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Buongiorno,nel mio condominio si sta attuando l'adeguamento dell'ascensore alla normativa attuale. Alla luce delle ultime sentenze giuridiche vorrei sapere come va ripartita la spesa tra i condomini.(I condomini del piano terra debbono concorrere alla spesa?)Grazie
Risposta:
Egregio Gianpiero,
tutto dipende dall'atto costitutivo del condominio e dal regolamento.
Se nell'atto costitutivo del condominio l'ascensore è annoverato ESPLICITAMENTE tra le parti comuni a tutti i condomini (compresi quelli del piano terra), e succede molto più spesso di quanto non si pensi, le spese per la sua conservazione, adeguamento e ricostruzione vanno ripartite tra tutti i comproprietari.
Lo stesso se tale previsione è ricompresa in un regolamento contrattuale (perchè allegato all'atto costitutivo o approvato dall'unanimità dei condomini).
Diversamente si applicano i principi dell'art.1123 (II - III comma) C.C.che, nel caso dell'ascensore e delle scale, trovano applicazione nell'art.1124 C.C. (sempre se l'atto od il regolamento non dispongono diversamente): la spesa va ripartita tra chi lo usa, per 1/2 in base ai millesimi di proprietà e per 1/2 in base all'altezza del piano.
In questo caso il piano terra non partecipa alla spesa, a meno che non ci sia un lastrico comune a tutti e praticabile: allora anche i proprietari del piano terra, che per raggiungerlo possono utilizzare l'ascensore, saranno gravati, ma per la sola metà ripartita a millesimi di proprietà .
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Guido Bartolucci
www.espertoincondominio.it
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