LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Faccio parte di un supercondominio di circa 120 proprietari e per ben due volte l'assemblea non si è potuta fare per mancanza numero partecipanti. In ordine c'era rendiconti, manutenzioni straordinarie/ordinarie e rielezione amministratore. Oltre a questo il mio condominio ha chiesto tramite legale,che vengato pagati dei danni subiti.Oramai sono passati due anni, cosa si può fare?
Risposta:
Caro Francesco,
non è rara purtroppo la situazione che Lei descrive.
E’ noto che l’assemblea è regolarmente costituita se in seconda convocazione sono presenti un numero di condomini tale da rappresentare almeno 1/3 del condominio. Se non si giunge a questa maggioranza l’assemblea non si può costituire e tanto meno deliberare.
In questo caso non rimane la possibilità prevista dell’art. 1105 del Codice Civile “ Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore."
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Sebastiano Barbassi
Domus Service - Cavallino Treporti
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