LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Occupazione parti comuni L'ultimo piano del condominio dove abito è costituito da due mansarde occupate da due fratelli che hanno posizionato sul pianerottolo sia una corsia che una cassapanca lunga due metri. Si rifiutano di togliere la cassapanca e l'Amm.re, informato di ciò, ha risposto che essedo due fratelli che abitano sullo stesso piano la cassapanca non dà disturbo a nessuno. Ma i pianerottoli non sono parti comuni? non devono essere occupati solo provvisoriamente e non farne un uso esclusivo? Su una palazzina adiacente lo stesso Amministratore ha dato ragione ad un condomino che pretendeva venisse tolto dal pianerottolo un armadietto. I due abitano sulle due mansarde che costituiscono l'ultimo piano. Perché l'Amm.re ha preso due decisioni diverse considerato che si trattava di occupazione spazi comuni? Preciso che l'Amm.re non è dell'Anaci. Ringraziando per la cortese e sollecita disponibilità , colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Risposta:
Egregio Giuseppe,
recentemente la giurisprudenza ha ribadito che i pianerottoli dell’ultimo piano sono, pur consentendo l’accesso all’unico o ai pochi appartamenti dell’ultimo piano, da considerarsi parti comuni del fabbricato.
Precedenti sentenze, anche da parte della Cassazione ( 3159/2006), determinano però che in alcune condizioni il pianerottolo possa avere una destinazione oggettivamente riservata al servizio della porzione di piano a cui accede. In questi casi si potrebbe considerare il pianerottolo come pertinenza. Questo accede spesso quando il parliamo del pianerottolo dell’ultimo piano.
La sentenza della Cassazione del 1988 ( n. 3376) stabilisce che “ il condomino di un edificio ha il diritto di usare dei vani delle scale, in genere, e dei pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio), ma tali modalità d'uso della cosa comune trovano un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano delle scale e nella esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all'uso delle scale stesse, non potendo tale rischio essere legittimamente intensificato mediante la collocazione di dette suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti, con conseguente violazione del canone secondo cui l'uso della cosa comune, da parte di un comunista, non deve impedire agli altri comunisti un uso tendenzialmente pari della medesima cosa".
Quindi credo che la questione vada risolta, come sempre, con un po’ di buon senso. Se da quel pianerottolo non passa nessun altro se non coloro che hanno l’ingresso al proprio appartamento, se questi hanno deciso di comune accordo come arredare il pianerottolo, se la cassapanca non rappresenta un impedimento credo che possa esser lasciata.
Se uno o più delle condizioni sopra descritte non fosse soddisfatta sarà l’assemblea a stabilirne l’uso.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Sebastiano Barbassi
Domus Service - Cavallino Treporti
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