LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Abito in un appartamento di mia proprietà inserito in una palazzina di tre piani. Gli altri due appartamenti sono abitati dai rispettivi proprietari. I millesimi sono identici per i tre appartamenti. Se due proprietari si accordassero, potrebbero costituire il condominio nominando un Amministratore, anche se il terzo è contrario?
Risposta:
Egregio Massimo,
il condominio si costituisce "di fatto", e senza libertà di decisione dei partecipanti, nel momento in cui l'unico proprietario dell'immobile vende la prima unità immobiliare.
Pertanto il suo condominio già esiste: non ha l'amministratore in quanto fino a otto condomini (la riforma del codice ha alzato il vecchio limite di quattro) non è obbligatorio.
Questo non toglie però che, se la maggioranza dei condomini che rappresenti almeno 500 millesimi lo voglia, l'amministratore possa essere nominato. E la minoranza dissenziente deve adeguarsi.
Peraltro tenga presente due cose:
1) se anche non c'è l'amministratore, il condominio, di qualsiasi dimensione esso sia, deve rispettare comunque le normative vigenti. Non ci sono sconti, e quindi, solo per fare degli esempi: deve fare le assemblee, i bilanci, tenere i registri obbligatori, rispettare la normativa fiscale e della sicurezza ecc.
2) la riforma cita anche, ove non venga nominato l'amministratore, la figura del "condomino facente funzione" sul quale gravano le responsabilità dell'amministratore. E chi se la prende questa rogna?
Molte volte, i piccoli condomini pensano di potersela cavare "alla casalinga", non è così: o c'è un condomino di buona volontà che si assume l'onere di una gestione corretta, o è meglio affidarsi ad un professionista esterno.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino.
Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Guido Bartolucci
www.espertoincondominio.it
Inserisci qui i tuoi dati e fai anche tu una domanda all’esperto: