LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Il mio condominio di cinque unità è amministrato da un pensionato, proprietario di un appartamento. Io sostengo che ci sia incompatibilità in quanto ritengo faccia più i propri interessi che quelli del condominio, inoltre si deve avvalere sempre di consulenze esterne (mod.770 - detrazione 36% ecc.). E' vero?
Risposta:
La riforma del Codice Civile, nella parte riguardante il condominio, ha fortemente regolamentato la figura dell'amministratore: requisiti, compiti, poteri, responsabilità .
Il nuovo art. 71/bis delle disposizioni di attuazione, che si occupa di chi può fare l'amministratore (chiunque), ha posto solo dei requisiti di onorabilità e istruzione/competenza (diploma di scuola superiore e aggiornamento professionale permanente), stabilendo poi che i secondi (istruzione/competenza) non sono necessari se l'amministratore è un condomino.
Quindi un condomino può fare l'amministratore, basta che rispetti i requisiti di onorabilità , non interessando al legislatore se sia tecnicamente in grado di assolvere l'incarico.
Da valutare, e da far valutare, l'opportunità (una volta deciso di nominare un amministratore anche in un condominio così piccolo che non ne avrebbe l'obbligo) di avvalersi di un professionista preparato che possa svolgere, senza consulenze esterne, tutte le incombenze richieste dalla legge e, soprattutto, funga da mediatore tra le varie esigenze e appiani gli inevitabili conflitti tra i condomini.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Guido Bartolucci
consulente per il condominio
www.espertoincondominio.it
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