LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Il tetto di una casa a schiera è una parte comune ? -In caso di disaccordo il singolo proprietario che ristruttura la sua parte di tetto , può accedere singolarmente alla detrazione 55% ?
Risposta:
Egregio Signor Roberto,
la questione che pone non è di facile soluzione. Oggi con la legge 220/2012 sono state introdotte importanti novità in merito lo ‘status’ di super condominio anche a quegli edifici che si sviluppano in senso orizzontale e che comunemente chiamiamo villette a schiera —
Il nuovo articolo 1117 Codice Civile prevede infatti che le disposizioni sul supercondomino «si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117». Tradotto, aree destinate a parcheggio o manovra delle auto, cortili, impianti di illuminazione esterna, impianti di adduzione dell’acqua, fognature e via dicendo. Parti comuni che, per l’appunto, sono in condivisione non solo in condomini nel senso classico, ma anche negli alloggi unifamiliari in continuità nello spazio con altri dello stesso tipo.
Il concetto di parte comune poi non si sposa perfettamente con il concetto di partecipazione alle spese perché comunque dobbiamo tenere conto dell’art. 1123 del codice civile secondo comma che stabilisce che le spese vanno ripartite secondo uso. Se il tetto non copre la villetta del vicino, questi non deve partecipare alla spesa.
Il recupero del 55% è relativo ai lavori destinati al recupero energetico dei fabbricati. La detrazione spetta al soggetto che paga l’intervento.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Sebastiano Barbassi
Domus Service - Cavallino Treporti
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