LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Sostituzione per vetustà delle sospensioni ai piani dell'impianto ascensore. abbiamo la tabella millesimale per impianto e per esercizio ascensore. la spesa straordinaria da ripartire ,é da considerare come spesa relativa all'impianto o all'esercizio ordinario come il canone, o le normali riparazioni? grazie
Risposta:
Cito testualmente l’art. 1124 : “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo".
Quindi in assenza di regolamento contrattuale dobbiamo fare riferimento a questa norma.
A mia interpretazione la norma sembra escludere dalla applicazione del 1124 solo il caso in cui ’ascensore venga installato per la prima volta.
Quindi sia che si stia parlando di manutenzione ordinaria che straordinaria la spesa va sempre ripartita secondo il 1124.
Ritengo però sia cosa necessaria e rilevante conoscere che di natura sia il Suo regolamento di Condominio ( ad esempio contrattuale) e se possa disporre in qualche modo particolare la manutenzione di cui lei ci parla.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Sebastiano Barbassi
Domus Service - Cavallino Treporti
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