LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    IL CONDIZIONATORE SUL TETTO - Antonio

    Un condomino può installare sul tetto una macchina per l'aria condizionata o una pompa di calore?


    Risposta:

    L'Articolo 1102 del Codice Civile prevede la possibilità per il singolo condomino di un uso più intenso delle parti comuni, purchè non impedisca ad altri lo stesso uso delle medesime parti comuni.
    Quindi quando il Regolamento di condominio non vieti espressamente l'installazione di manufatti, motori di condizionamento, macchine esterne di pompe di calore o simili, occorre l'autorizzazione dell'Assemblea dei condomini quando tali instalazioni possono pregiudicare la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'Edificio.
    Per quanto riguarda la stabilità e sicurezza occorre la valutazione di un Tecnico che valuti la situazione, mentre per quanto riguarda il decoro architettonico è un concetto di origine giurisprudenziale e solo il Giudice adito può, in considerazione dello stato di fatto dell'Edificio condominiale, stabilire se in decoro stesso è stato leso o meno da tale intervento.
    La alterazione architettonica ed la lesione del decoro per essere contestati devono devono essere apprezzabili e condurre ad un constatato pregiudizio economico, che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese.
    E' necessario pertanto tener conto dello stato estetico del Fabbricato al momento in cui l'innovazione viene effettuata (vedi sentenze Cassazione nr. 1286 del 25.01.2010).

    Nel caso evidenziato dal quesito, l'Assemblea dei condomini non può decidere alcunchè e non può vietare l'installazione ove la macchina esterna della pompa di calore non pregiudichi la stabilità, la sicurezza del tetto condominiale e non violi quanto disposto dall'ART. 1102 indicato in precedenza. Sembra difficile comunque dimostrare che l'installazione della macchina sul tetto comune vada a ledere il decoro architettonico dello stabile, solo il Giudice potrebbe deciderlo in caso di controversia promossa dal Condominio.
    Unico limite all'installazione può essere solo stabilito da un eventuale clausola sancita da un Regolamento Condominiale Contrattuale, accettato da tutti i condomini sin dall'origine e richiamato o allegato ai rispettivi atti di compravendita.


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    PRETATO RAG. LUIGI
    Amministratore in Portogruaro
    Presidente Commissione Deontologica-Disciplinare ANACI VENEZIA"



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