LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
L'IVA agevolata al 10% è applicabile in un condominio che la utilizza per l'illuminazione esterna alle rampe dei box, per le scale e per il funzionamento della caldaia? Facci presente che il Condominio presenta al piano terra due negozi.
Risposta:
Egregio Luigi,
il diritto alla riduzione dell’iva dal 22 al 10% è regolato dal D.P.R. 633/72. Questi stabilisce che l’iva agevolata spetta ad alcune classi di attività , ma anche alle utenze di energia elettrica condominiali, purché espressamente e esclusivamente dedicati a servizi comuni al condominio.
Pertanto agli amministratore è data possibilità di richiedere la riduzione dal 22% al 10%.
E’ necessario però che siano verificate le condizioni di cui al D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103 e successiva Circolare Ministeriale 29.10.1997, n. 59/E.
L’amministratore dovrà inoltre dichiarare che l’energia:
- non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
- non viene utilizzata, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, o per l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto anche se in regime di esenzione;
- non viene utilizzata, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività , quali uffici, depositi, officine, spacci, e servizi vari;
- non viene utilizzata, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso.
Il fatto che ci siano nel suo condominio attività commerciali non inficia la possibilità di godere di Iva agevolata.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Sebastiano Barbassi
Domus Service - Cavallino Treporti
Vicepresidente ANACI Venezia
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