LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Il nuovo Codice del Condominio all'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del c.c. detta: "Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale." Poiché non mi è chiaro: cosa si deve intendere per valore proporzionale?
Risposta:
Gentile sig. Enzo,
come lei saprà , tutto il sistema delle votazioni in condominio si regge sulla duplice maggioranza: teste e millesimi.
I millesimi sono l'espressione del valore della proprietà rapportato al valore dell'intero immobile (di qui valore proporzionale).
Quindi i limiti posti alle deleghe dall'art.67 DACC riguardano sia il numero delle teste (condomini e non unità immobiliari) che si possono rappresentare (al massimo il 20%) sia i millesimi: questi ultimi non potranno essere più di 200 (o più del 20% se la somma non dà 1000), indipendentemente dal numero dei condomini che li possiedono.
Faccio un esempio: in un condominio con 30 condomini lei potrebbe rappresentarne 6 in assemblea. Ma se un condomino da solo ha 200 millesimi, lei potrà rappresentare solo quello.
E' di tutta evidenza che la norma contenuta in questo articolo lede il diritto di rappresentanza di coloro che possiedono unità per più di 200 millesimi. Penso che in futuro, come al solito, sarà la magistratura a dover correggere le sviste di un legislatore poco attento o ignorante della materia.
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Guido Bartolucci
consulente per il condominio
www.espertoincondominio.it
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