LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    AMMINISTRATORE CONTRATTUALE? - Enzo

    Nel mio super condominio di nuova costruzione a seguito della regola condominiale contrattuale (da me unico condomino a non averla ne accettata ne sottoscritta) il costruttore venditore ha affidato l'amministrazione ad un professionista di sua fiducia. A distanza di circa un anno dalla costituzione del super condominio è stata indetta una assemblea con all'ordine del giorno la nomina dell'amministratore. Ad inizio del verbale l'amministratore (facente funzioni di segretario senza che sia stato nominato il presidente) ha verbalizzato: "nel caso non ci fosse una maggioranza il punto in discussione non avrebbe seguito. L'amministratore non sarebbe nominabile e proseguirebbe con l'incarico l'attuale". Circostanza che si è puntualmente verificata in quanto tra il costruttore venditore che ha delegato la nipote e questa, proprietaria di una U.I.U., detengono tuttora 531 millesimi. Chiedo cortesemente, in questa situazione, l'amministratore incaricato dal costruttore venditore si deve ritenere legittimato e nel pieno delle funzioni? Grazie per il Vs. ottimo servizio.


    Risposta:

    Egregio Signor Enzo,

    le cito prima di tutto il primo comma dell’art. 1129 del Codice Civile: “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina dell’amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall’amministratore dimissionario”. Qui è già contenuta la risposta al suo quesito.

    Quindi la nomina dell’amministratore spetta solo all’assemblea oppure all’autorità giudiziaria. Non è previsto in nessun caso che la nomina dell’amministratore sia fatta dal costruttore.
    Potremmo eventualmente riconoscere la figura del “facente funzioni” come previsto del sesto comma del 1129. E credo che proprio in questo ambito possa essere inquadrata la figura da lei descritta.

    Pertanto le consiglio di sollecitare la convocazione di una assemblea affinché si possa nominare l’amministratore secondo i dettami della legge. Laddove questo non sia possibile per mancanza di maggioranze qualificate, potrà fare ricorso all’autorità giudiziaria che provvederà alla nomina dell’amministratore.

    A nulla potrebbero valere eventuali deroghe inserite nel Regolamento Contrattuale in deroga al 1129 in quanto contrarie alla legge e quindi clausole vessatorie.


    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Sebastiano Barbassi
    Domus Service - Vicepresidente ANACI Venezia
    Cavallino Treporti



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