LA RISPOSTA DELL'ESPERTO
Nel 2013 Amministratore di condominio è stata nominata â€la società X spa,con incarico al Sig.Yâ€. La società X (che ha come soci alcune persone), si occupa anche di compravendite ed affittanze; in particolare ha in gestione circa il 20/25% degli appartamenti del condominio. Il Sig. Y ha preannunciato al Consiglio di condominio la decisione di rimettere alla prossima assemblea ordinaria la scelta di convocare una successiva riunione straordinaria per deliberare lavori straordinari dal valore di diverse centinaia di migliaia di euro (i lavori sono abitualmente assegnati ad imprese individuate dalla società x). Tutto ciò premesso, nella convocazione per l’assemblea ordinaria 2014 è stata inserita una sezione dedicata alla “delega all’amministratoreâ€, da compilare indicando un nominativo per il quale viene poi esplicitato che, pur in possesso della carica di amministratore, non sussistono conflitti di interesse (!). (se opportuno, vi invio la lettera). Alla luce della riforma normativa vi prego di chiarire: - la legittimità dell’operato del sig.Y e, indirettamente, della società X, con particolare riferimento alla predisposizione della citata “delega all’amministratoreâ€; - in caso negativo, le possibili azioni a tutela dei condomini e nei confronti del soggetti X ed Y; - in caso affermativo, se possono presentarsi in assemblea esponenti (azionisti e figure direzionali) e/o dipendenti della società X muniti di tali deleghe. Ringraziando per l'attenzione, resto in attesa di un cortese riscontro (avrei urgenza, l'assemblea è imminente).
Risposta:
Gentile sig. Loris,
come lei già saprà , in base alla normativa introdotta dalla legge 220/12, all'Amministratore è fatto esplicito divieto di ricevere deleghe dai condomini per votare in assemblea (cosa che prima non era invece vietata).
Il problema sorge perchè la legge, che come al solito lascia più dubbi di quelli che risolve, parla esclusivamente dell'amministratore, tralasciando chi, per vincoli di parentela o lavorativi, a questo debba rendere conto e da questi verosimilmente (anche perchè estranea al condominio) possa essere "guidata".
Ritengo però che la cosa si semplifichi nel caso l'amministrazione sia stata affidata ad una società .
Poichè l'incarico di amministratore coinvolge comunque tutta la struttura, ritengo che il divieto possa estendersi anche ai soci, dipendenti e collaboratori della società , che, in ogni caso, sarà facile dimostrare abbiano vincoli di interesse e/o sudditanza nei confronti dell'amministratore.
E nel caso l'Amministratore non intenda rinunciare alle deleghe a lui e/o dipendenti?
L'unica soluzione è impugnare le delibere approvate con quei voti entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assemblea (per i presenti) o dal ricevimento del verbale (per gli assenti).
Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.
Guido Bartolucci
consulente per il condominio
www.espertoincondominio.it
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