LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    NOMINA AMMINISTRATORE - Laura

    Salve,vivo in un complesso di tre villette a schiera con due appartamenti ogni una l ultima ne ha tre,quindi 7 condomini. Non esiste un regolamento interno ne uno contrattuale. Abbiamo in comune una strada privata con dei lampioni e dei spazi manovra.le spesse della luce sono state sempre ripartite diviso 7 dato che non esistono le tabelle millesimali. Quattro di questi condomini hanno chiesto la nomina di un amministratore. Possono loro far valere la maggioranza numerica e nominare un amministratore senza l accordo degli altri tre?


    Risposta:

    Ai sensi dell’art.1129 C.C. l’obbligatorietà della nomina di un amministratore è prevista quando i proprietari siano almeno 8.

    Tuttavia, anche se i proprietari sono meno di 8, la presenza di parti comuni (strada privata con lampioni, spazi di manovra, accessi carrai, ecc.) comporta già di per se la sussistenza del Condominio.

    Nell’ipotesi in cui i condomini, ancorché in numero inferiore a 8, stabiliscano a maggioranza (4 favorevoli e 3 contrari), nel corso di una regolare assemblea condominiale (art.1136 C.C.), la nomina di un amministratore, la decisione diventa obbligatoria per tutti i proprietari, anche quelli dissenzienti, che si vedranno quindi costretti ad accettare, loro malgrado, la presenza dell’amministratore e le conseguenze che ne derivano, comprese quelle economiche.


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    Francesco Dall’Agnola
    Socio Anaci 13582
    Consigliere Provinciale Anaci Venezia



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