LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    IL SUPERCONDOMINIO - Paolo

    Buongiorno, vivo in un condominio con le seguenti caratteristiche: - 3 edifici di circa 30 unità abitative + box e cantine - 3 civici - più di 60 condomini - unico codice fiscale - ogni edificio, nel regolamento interno e per una agevole suddivisione dei costi, consta di 1000/1000 - ogni palazzo ha sempre deciso autonomamente per le proprie spese e di concerto con gli altri due per le spese relative alle parti comuni ed esistono contabilità e bilanci separati. Adesso si parla di supercondominio. Siamo obbligati a costituirlo (aumentando secondo molti, i costi e le lungaggini assembleari) o possiamo continuare a gestire come abbiamo sempre fatto? E nel caso quali attività dovremmo intraprendere? Grazie per la risposta.


    Risposta:

    Gentile sig. Paolo,
    il suo caso mi sembra tipico di come una situazione preesistente debba, o meno, essere modificata dallentrata in vigore di una nuova normativa.
    Intanto diciamo che il supercondominio si costituisce DI FATTO, quando più edifici condividano talune delle parti comuni elencate nell'art.1117.
    Precedentemente alla entrata in vigore della 220/12, la cassazione aveva espresso orientamento costante sul fatto che gli edifici fossero costituiti in CONDOMINI DISTINTI.
    Ora, nel suo caso, ritengo che, se, all'origine e contrattualmente, il vostro complesso immobiliare, preesistente all'entrata in vigore della legge 220/12, fosse stato costituito come un unico condominio, con un regolamento contrattuale e con la previsione regolamentare di un unico ammministratore, con unica tabella millesimale per le parti in comune ecc., il problema non si porrebbe.
    Se invece i fabbricati sono nati come condomini separati, con contabilità (e magari assemblee) separate, ognuno col proprio amministratore (anche se è lo stesso), questi rientrano pienamente nella nuova normativa.
    L'assemblea di ogni fabbricato dovrà allora sollecitamente provvedere alla nomina del proprio rappresentante, in base all'art.67 III e IV comma, all'assemblea del supercondominio che si riunirà per la nomina dell'amministratore. Il supercondominio dovrà gestire, attraverso il proprio amministratore, le parti in comune ai fabbricati ed elaborare un proprio bilancio. All'Assemblea costituita dai soli delgati verrà affidata la gestione ORDINARIA del supercondominio e la nomina dell'amministratore, mentre, per gli ATTI STRAORDINARI, dovrà essere convocata l'assemblea di tutti i condomini.

    Se ti è necessario un approfondimento o assistenza, contatta il professionista ANACI più vicino. Sicuramente otterrai un aiuto competente e risolutivo.


    Guido Bartolucci
    consulente per il condominio
    www.espertoincondominio.it



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