LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    L'AMMINISTRATORE E LE DELEGHE - Nicolò

    Vorrei sapere se posso conferire mandato all'amministratore di condominio, o ad un suo dipendente, affinchè voti in mia vece all'assemblea a cui non potrò partecipare. La delega inviatomi dall'amministratore prevede, accanto ad ogni punto dell'ordine del giorno, lo spazio per indicare se esprimere voto favorevole o contrario, sicchè potrò fornire precise istruzioni.


    Risposta:

    Gentile Nicolò,
    come ben sa, a seguito della modifica dell’art. 67 d.a.C.C. contenuta nella legge 220/2012, “all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.

    Ho già avuto occasione in passato di affrontare l’argomento e sottolineare come la riforma del codice, che introduce questa, pur chiara, limitazione, abbia sollevato ulteriori dubbi: la moglie, il dipendente, chi, per vincoli di parentela o lavorativi, all’amministratore debba rendere conto (e da questi verosimilmente possa essere "guidata") può essere delegato?.

    Naturalmente, essendo la norma ancora “fresca”, dovremo attendere le prime pronunce del giudice di merito per farci un’idea di come la interpretino i magistrati, e poi, col tempo, sicuramente la suprema corte sarà chiamata ad esprimersi fornendoci quell’ ”arresto giurisprudenziale” che, fino a decisione contraria, ci darà la linea da seguire.

    Per ora sono ancora del parere che ho più volte espresso a colleghi e condomini. Semplificando: ritengo che in caso di amministratore singolo il divieto valga solo per lui, in caso di amministrazione societaria il divieto valga per tutta la compagine sociale.

    Il quesito proposto presenta, però, un aspetto particolare: la delega che lei andrebbe ad esprimere contiene precise istruzioni su come votare riguardo ad ogni punto contenuto all’ordine del giorno. Il delegato è privato di ogni autonomia decisionale e assume il ruolo di mero esecutore della volontà del delegante.

    In questo caso, se il delegato fosse l’amministratore, verrebbe eliminata all’origine ogni possibilità di conflitto di interessi, motivo dell’introduzione del divieto di delega, ed il delegato sarebbe vincolato all’espressione di voto comunicata dal delegante.

    Stanti così le cose, e purché il delegato rispetti le istruzioni ricevute, non vedo motivi ostativi acchè l’amministratore possa essere, come delegato, portavoce della precostituita volontà del condomino.


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    Guido Bartolucci
    www.espertoincondominio.it



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