LA RISPOSTA DELL'ESPERTO

    CHI PAGA IL TETTO - Antonio

    In un condominio sono stati deliberati dei lavori straordinari al tetto, l'assemblea ha deciso di dividere le spese in millesimi di proprietà come da regolamento contrattuale. Un condomino sostiene la nullità in quanto il suo appartamento è coperto solo parzialmente dal tetto e vuole pagare solo per la parte coperta. Il tetto copre però anche parti comuni come ascensore e locale autoclave.


    Risposta:

    Egregio Antonio,

    intanto una informazione utile a tutti. La corte di cassazione a sezioni unite con sentenza 4806/2005 ha sancito le linee guida per l’identificazione delle delibere nulle e annullabili.
    Le delibere nulle sono tutte quelle prese contrarie alla legge(ordine pubblico, al buon costume, ecc.), con oggetto illecito, che ledono i diritti dei singoli individui, o che incidono sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, o prese contro il regolamento contrattuale, o al di fuori dei poteri dell’assemblea, mentre rientrano nella sfera delle delibere annullabili tutte quelle delibere che presentano dei vizi di forma, o che prese con maggioranze inferiori a quelle prescritte di legge, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.

    Quindi tuttalpiù la delibera è annullabile nei trenta giorni successivi e non nulla come sostiene il condomino.

    L’art. 1123 del Codice Civile non è stato modificato dalla 220/2012 e continua così a recitare:

    “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.”

    E’ evidente che il condomino che lamenta errata applicazione delle norme è coperto dal tetto e pertanto necessariamente deve contribuire.
    In che misura? Secondo millesimi di proprietà. Inoltre a rafforzare questa teoria dei millesimi di proprietà c’è inoltre il fatto che il tetto copre anche parti comuni.


    Sebastiano Barbassi
    Domus Service - Cavallino Treporti
    Vicepresidente ANACI Venezia"



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